Associazione Centro Sociale Prato Nord aps

Sede Sociale:
Via Po, 4 - 59100 Prato
Tel. 379 2943541
E-mail:
info@centrosocialepratonord.it
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Centro Sociale Prato Nord aps
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Il nostro statuto (aggiornato Giugno 2019)

STATUTO
Associazione Centro Sociale Prato Nord
APS

Art. 1 – Denominazione, sede e durata
L’associazione denominata «Associazione Centro Sociale Prato Nord – APS» svolge la propria attività ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, con sede legale nel Comune di Prato e con durata illimitata.

Art. 2 – Obiettivi principali
L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati:

  • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; (art. 5 lettera D, 117/2017);
  • interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (art. 5 lettera E, 117/2017);
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5 lettera I, 117/2017);
  • organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5 lettera K, 117/2017);
  • promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 5 lettera W, 117/2017);

L'associazione è un Centro Ricreativo Socio Culturale, polivalente, che considera come punto di riferimento l'attuale realtà della famiglia mononucleare nella quale, quasi sempre, il cittadino non trova una sua collocazione. Questo comporta per la popolazione situazioni sempre più frequenti d’isolamento e di vissuto d'inutilità, con le conseguenti cadute in forme di disagio fisico e psichico.
L’associazione è ispirata a finalità di solidarietà sociale, socio-sanitario, culturale e civile, con lo scopo di avanzare proposte agli enti competenti per una democratica e corretta gestione e favorire la partecipazione diretta dei cittadini, nelle forme ritenute più opportune, alla vita istituzionale del Comune e degli enti pubblici.
Essa opera in piena autonomia e secondo il metodo democratico e partecipativo, non pone alcuna discriminazione ai propri Soci di carattere religioso, politico, etnico, di razza, di sesso, di nazionalità o altro.
L’associazione è apartitica, ha durata illimitata e non ha scopo di lucro, non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 - Obiettivi specifici
L’Associazione si propone di predisporre e gestire strutture con spazi ed ambienti idonei allo svolgimento d’incontro sociale e ricreativo, rendendo i soci protagonisti in forme di socialità quali la comunicazione, lo scambio d’esperienze, l’impegno progettuale, la solidarietà sociale e assistenziale, il confronto su tematiche d’attualità, il gioco secondo forme condivise, favorendo incontri e scambi di idee.
La presenza dell’associazione avrà una ricaduta positiva sul territorio che potrà contare su cittadini attivi e quindi in migliori condizioni fisico-psichiche, abituati ad esprimere sé stessi, anche attraverso forme di solidarietà con i più deboli.
I’Associazione, come centro permanente di vita associativa, può ospitare nei suoi spazi sociali attività di altre associazioni operanti nel territorio e mantenere rapporti di costante collaborazione, può costituire gruppi, anche stabilendo gemellaggi o patti di amicizia, scambi nazionali e internazionali, quale accrescimento della qualità della vita e proficua utilizzazione dei tempi.

Art. 4 – Attività principali
L’Associazione prevede lo svolgimento d’attività per realizzare i seguenti obiettivi:

  • favorire il dialogo e il confronto fra diverse generazioni per una maggiore comprensione e comunicabilità sociale;
  • mantenimento e miglioramento della salute fisica e psichica, attraverso la ginnastica di mantenimento come prevenzione;    
  • formazione, informative e/o rinforzo d’atteggiamenti di grande valenza sociale, quali la condivisione, la solidarietà, la responsabilizzazione;
  • proficua utilizzazione del tempo libero con attività culturali ed artistiche;
  • valorizzazione della natura e dell’ambiente, con attività ludico-motorie o con la gestione di zone ortive e/o verdi con particolare attenzione al necessario rispetto ambientale ed ecologico;
  • promozione, conoscenza e valorizzazione dei beni culturali, allargata alle Scuole del territorio;
  • conoscenza di realtà territoriali e sociali diverse;
  • attività rivolte a collettività straniere per favorire l’inserimento nella realtà sociale; .

Dette attività sono rivolte prevalentemente agli aderenti all’associazione e successivamente alla generalità della popolazione.

Art. 5 – Attività complementari
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 6 - Attività di volontariato
L’associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, rese esclusivamente per fini di solidarietà. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
L’associazione deve assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo:  sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% dei l numero degli associati.

Art.7 – Ammissione e numero degli associati
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Presidente una domanda scritta che dovrà contenere:

  • l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché    recapiti telefonici e indirizzo e mail;
  • la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Presidente valuta la domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. In caso di accettazione il nome del richiedente è trascritto nel libro soci, in caso di diniego la richiesta di ammissione è portata nel primo Direttivo utile che si esprime su accettazione o diniego alla domanda.
La decisione deve essere comunicata in ogni caso all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Il Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 9.
Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art.8 – Diritti e obblighi degli associati.
Gli associati hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • frequentare i locali dell’associazione;
  • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
  • concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l’obbligo di:

Art.9 – Perdita della qualifica di associato.
La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.             
L’associato che non rinnova la tessera per l’anno in corso decade automaticamente..
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art.10 – Organi
Sono organi dell’associazione:

  • l’Assemblea;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Vice-Presidente;
  • il Segretario;
  • il Tesoriere.

Art.11 - Quota sociale
La quota sociale a carico dei soci è fissata dal Consiglio Direttivo. È annuale e non frazionabile.
I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea né prendere parte alle attività dell’organizzazione.

Art.12 – Risorse Economiche
L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

  • quote associative,
  • contributi pubblici e privati,
  • donazioni e lasciti testamentari,
  • rendite patrimoniali,
  • entrate da attività di interesse generale, indicate nel presente statuto di cui all’articolo 5 del Codice del Terzo settore,
  • proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore,
  • proventi da attività di raccolta fondi di cui all’articolo 7 del Codice del terzo settore.

Art. 13 - Assemblea dei soci
L’assemblea dei soci è costituita da tutti i soci iscritti all’organizzazione ed in regola con il pagamento della quota associativa.
L’Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente ed è convocata dallo stesso, in via ordinaria una volta l’anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, tramite avviso scritto – mail o lettera (o altro mezzo idoneo a comprovare l’avvenuto ricevimento dell’avviso stesso) nonché affissione presso la sede sociale – che deve essere fatto pervenire a ciascun associato almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la prima convocazione.
La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci. In seconda convocazione è legalmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. In Assemblea i soci possono farsi rappresentare mediante delega da conferirsi ad altro socio il quale non può ricevere più di una sola delega.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, in proprio o per delega, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 23.
L’assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più          uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 14 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci ed è composto da minimo 7 membri.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, quando ne facciano richiesta almeno tre dei suoi membri.
I compiti del Consiglio sono:

  • fissare le norme per il funzionamento dell’organizzazione;
  • sottoporre all’approvazione dell’Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
  • proporre l’entità delle quote associative annuali;
  • determinare il programma di attività in base alle linee di indirizzo approvate dall’Assemblea, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
  • nominare il Presidente dell'Associazione, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
    - nominare eventuali commissioni di lavoro;
  • proporre l’adesione ad altre associazioni od organismi aventi finalità analoghe a quelle indicate nello Statuto;
  • predisporre le convenzioni ed i contratti che impegnano l’Associazione;
  • accogliere o respingere le domande presentate da nuovi soci.

Perché le deliberazioni del Consiglio abbiano valore è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 15 - Il Presidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo interno a maggioranza dei voti.
Egli rappresenta legalmente l’associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.
In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
In caso di assenza, impedimento o cessazione, le funzioni del Presidente possono essere svolte dal Vice-Presidente.

Art. 16 - Il Segretario
Il Segretario coadiuva il Presidente e ha il compito di:

  • provvedere alla tenuta e all’aggiornamento del registro dei soci;
  • provvedere al disbrigo della corrispondenza;
  • redigere e conservare i verbali delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 17 - Il Tesoriere
Il Tesoriere ha il compito di:

  • provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità dell’associazione e alla conservazione della documentazione relativa, con l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
  • provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
  • predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Art. 18 – Patrimonio
Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Art. 19 – Commissioni o gruppi di lavoro.
Il Consiglio Direttivo, per essere agevolato nella sua attività, può costituire Commissioni o Gruppi di lavoro nei vari settori dell'attività dell'Associazione o per tematiche specifiche, alle quali possono essere ammessi anche i non soci.
Le Commissioni sono costituite da associati e non associati e sono preferibilmente coordinate da un membro del Consiglio Direttivo, con la collaborazione del Presidente dell'Associazione, che in ogni caso ne risponde.

Art. 20 – Gratuità delle cariche
Tutti i componenti degli organi eletti dall’Assemblea dei soci durano in carica collegialmente per un triennio, sono rieleggibili e le loro prestazioni nei confronti dell’Associazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese direttamente sostenute nell'espletamento degli incarichi associativi, dietro presentazione di giustificativo fiscalmente valido.

Art. 21 – Bilancio
Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti. Il bilancio coincide con l’anno solare.

Art. 22 - Divieto di distribuzione degli utili.
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 23 – Maggioranze qualificate: Modifica Statuto e scioglimento
Per modificare lo Statuto occorre convocare un’assemblea straordinaria ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti..
Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole della maggioranza dei presenti..
In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’Associazione, i beni che residuano sono devoluti, per opera del liquidatore nominato dall’Assemblea, ad altre organizzazioni di volontariato.
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Art.24 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo.
In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori  scelti tra i propri associati.

Art. 25 – Rinvio
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.
Fino all’operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l’associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell’associazione, ai sensi dell’art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore

La Segretaria-Cipriani  Stefania
dell’Associazione Centro Sociale Prato Nord Aps.

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                                                                    La Presidente Nannucci Miria
                                                                   Dell’Associazione Centro Sociale Prato Nord Aps

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Prato, li 14 Giugno 2019.